Art. 9.
(Organi esecutivi).

      1. Agli organi esecutivi del partito spetta l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea.

 

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      2. I componenti dell'organo esecutivo collegiale, di seguito denominato «esecutivo», sono eletti con voto segreto dall'assemblea su liste concorrenti e con voto limitato, in modo da assicurare una rappresentanza proporzionale delle minoranze nell'esecutivo. Lo statuto determina il numero dei componenti dell'esecutivo, al quale competono tutte le funzioni non espressamente attribuite all'assemblea dalla presente legge e dal medesimo statuto.
      3. Alle deliberazioni dell'esecutivo si applicano le disposizioni previste per l'assemblea dall'articolo 8, comma 4.
      4. La rappresentanza legale del partito spetta al segretario del partito.
      5. L'esecutivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto, può delegare temporaneamente parte delle sue competenze al segretario del partito.
      6. L'esecutivo e il segretario del partito sono eletti con voto segreto secondo le modalità stabilite dallo statuto.
      7. L'esecutivo è competente alla redazione e alla trasmissione all'Autorità del bilancio del partito.
      8. Lo statuto determina la procedura di convocazione degli organi esecutivi.
      9. Lo statuto prevede le modalità per lo scioglimento dell'esecutivo e per la revoca del mandato del segretario del partito da parte dell'assemblea. Allo scioglimento o alla revoca si procede su iniziativa di una quota di iscritti non inferiore al 30 per cento.